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Animali e ambiente riconosciuti nella costituzione: verso una «svolta storica»

Di Giulia Guazzaloca (Università di Bologna)

Lo scorso 3 novembre il Senato ha approvato con una maggioranza nettissima – 218 voti a favore, 2 astenuti, 0 contrari, ma senza la partecipazione dei senatori di Fratelli d’Italia – il disegno di legge che prevede di inserire la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali in Costituzione. Si tratta del penultimo passaggio parlamentare necessario per l’entrata in vigore di un provvedimento che, se confermato dalla Camera dei Deputati (probabilmente entro giugno 2022), avvicinerebbe l’Italia a quei paesi – Germania, Austria, Lussemburgo, Svizzera, India – che hanno riconosciuto costituzionalmente la dignità animale. Per le organizzazioni ambientaliste ed animaliste, che lo chiedevano da anni attraverso la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, il voto del Senato ha rappresentato una «decisione storica», un «cambiamento epocale», un «segno di maturità e coscienza giuridica», il passo indispensabile per una transizione ecologica davvero completa.

Il disegno di legge prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. L’art. 9, inserito tra i principi fondamentali, sarà integrato da un terzo comma nel quale si afferma che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» e che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Con la modifica dell’art. 41, la salute e l’ambiente diventano valori fondamentali che l’attività economica privata non può contrastare o danneggiare. Posta tra i principi fondamentali, la tutela dell’ambiente assume dunque una portata molto ampia sia perché riferita anche agli ecosistemi e alla biodiversità, sia perché proiettata sul futuro e sulle prossime generazioni; per dare piena attuazione all’art. 9 riformato, l’art. 41 vedrà la salute e ambiente anteposti agli altri limiti già previsti, ossia sicurezza, libertà e dignità umana, entro i quali si può svolgere l’attività economica privata. Grazie a tali modifiche l’Italia si vedrà così allineata alla normativa europea che nella Carta di Nizza del 2001 ha fissato tra le politiche dell’Unione «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità».

È una novità altrettanto significativa, conforme anch’essa all’orientamento della UE, il riferimento in Costituzione agli animali e alla loro protezione. Il Trattato di Lisbona del 2007 ha infatti riconosciuto gli animali come «esseri senzienti», impegnando l’Unione e gli Stati membri a tenere conto delle loro esigenze in fatto di benessere. Nonostante le riserve degli animalisti – non è una norma vincolante per la legislazione dei singoli paesi –, l’art. 13 del Trattato accoglie implicitamente il principio del valore intrinseco della vita animale, valorizza il criterio della sensività (la capacità di provare dolore e piacere) e sollecita l’adozione di leggi in linea con gli standard dell’animal welfare. Tale indirizzo era, d’altro canto, in linea col sentire diffuso dei cittadini europei come dimostrò un sondaggio di Eurobarometro condotto in quello stesso anno; il 77% degli intervistati auspicava l’ampliamento delle misure di protezione, il 62% si diceva disposto a cambiare abitudini di acquisto e a spendere di più per avere prodotti maggiormente rispettosi del benessere animale e a quest’ultimo veniva attribuito un grado di importanza di 8 su 10.

Proprio richiamandosi all’art. 13 del Trattato di Lisbona, le associazioni animaliste italiane, a partire dalla LAV, avrebbero voluto un testo ancora più esplicito circa il riconoscimento della dignità degli animali e la loro natura di «esseri senzienti»; sperano tuttavia che l’art. 9 riformato si possa poi tradurre in atti concreti, da parte del legislatore, delle aziende e degli stessi cittadini, tesi ad attenuare l’attuale status giuridico degli animali come res, ovvero «cose mobili» più o meno nella totale disponibilità degli esseri umani per tutti i loro bisogni. Sebbene infatti la legislazione più recente, a tutti i livelli, abbia tendenzialmente accolto il principio della rilevanza giuridica degli animali, dando valore e tutela alla loro capacità di soffrire, tutti i moderni ordinamenti, anche quelli più inclusivi, assegnano la qualifica di «persona» ai soli esseri umani (nati) e li considerano i referenti principali, se non unici, delle regole e dei diritti. Nucleo centrale delle battaglie degli animalisti e delle riflessioni dei teorici degli animal rights, l’eventualità di estendere ai membri delle altre specie i diritti legali fondamentali risulta problematica e incontra grossi ostacoli soprattutto tra i giuristi, che rilevano la natura strutturalmente autoreferenziale dei nostri sistemi politici e normativi e i tanti problemi concreti che solleverebbe, ad esempio, il riconoscimento in termini assoluti del diritto alla vita degli animali; bisognerebbe infatti sancire l’obbligo del vegetarianismo e stabilire come comportarci nei confronti delle specie selvatiche e di tutte le sofferenze che gli animali patiscono non per causa nostra.

Se dunque l’autoreferenzialità dei sistemi normativi, scaturiti da una lunga tradizione di pensiero antropocentrico, e la complessità dei nostri rapporti con gli animali rendono assai poco probabile, se non impossibile, l’ipotesi di applicare i concetti di capacità giuridica e diritto soggettivo oltre il confine della specie umana, un passo importante verso la loro tutela può venire dalla valorizzazione costituzionale della «dignità animale». Essa infatti consentire di ampliare il principio di soggettività che la più recente legislazione in parte già contempla e serve a rendere più efficaci, a tutti i livelli, le politiche di protezione. La riforma costituzionale attualmente allo studio del Parlamento italiano va sicuramente in questa direzione, pur non menzionando in modo esplicito la «dignità animale» o il criterio della sensività; inserita tra i principi fondamentali della Costituzione, la tutela degli animali funzionerebbe come disposizione che indica i fini dello Stato e pone limiti alla discrezionalità del legislatore e dei giudici.Si tratta quindi, nel complesso, di una riforma significativa e «storica» che va a colmare – come ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali Dario Parrini –  una «grande lacuna»; gli articoli 9 e 41 riformati forniscono infatti uno scudo costituzionale alla protezione dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali e rappresentano un «atto di giustizia e di equità» nei confronti della società attuale e di quella futura. L’auspicio è che la riforma, oltre ad essere approvata in via definitiva, possa aprire la strada a provvedimenti legislativi ed economici tali da rendere davvero effettivi i principi da essa enunciati: il rafforzamento della tutela penalistica di animali e ambiente, il potenziamento degli obblighi di protezione in capo all’uomo, l’adozione di modelli di sviluppo sostenibili e compatibili con l’«economia verde». Solo così sarà veramente una «svolta storica» per noi e per coloro che verranno dopo di noi.

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